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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 23 luglio 2014

Art.13
Operazioni dell'ufficio centrale regionale
1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;
e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;
f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
3. L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

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