LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 23 luglio 2014
Art. 15
Rinvio alle norme nazionali
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l'articolo 5 della legge 43/1995 . Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968 , si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.