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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 23 luglio 2014

Art. 16
Indizione delle elezioni
1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.
2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, prende atto degli eventi che hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni dall'evento stesso.

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