LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 23 luglio 2014
TITOLO I
NORME GENERALI E CANDIDATURE
Art. 1
Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione
1. Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
2. A norma dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3. L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.
Art. 2
Proclamazione del Presidente della Giunta
1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a).
Art. 3
Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali
1. Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
Art. 4
Presentazione delle candidature a Presidente
1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.
Art. 5
Presentazione delle liste circoscrizionali
1. La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.
Art. 6
Ammissione delle candidature a Presidente
1. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 , le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla legge 108/1968 e all'ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge 108/1968 .
Art. 7
Limiti dei mandati per il Presidente
1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
Art. 8
Candidature nelle liste circoscrizionali
1. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.
Art. 9
Ammissione delle liste circoscrizionali
1. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.
2. Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 per la presentazione delle liste dei candidati, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla legge 108/1968 e dall'ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi dell'articolo 5.
4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione ) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 108/1968 , è dimezzato.
Art. 10
Modalità di espressione di voto
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
3. Ciascun elettore può, a scelta:
a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.