LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 1
Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione
1.
Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
2.
A norma dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3.
L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.