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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 novembre 2019, n. 23

L.R. 27 maggio 2022, n. 6

Art. 14
Surroghe
1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.
2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

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