LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 15
(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)
Rinvio alle norme nazionali
1.
Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della
legge n. 108/1968 e
della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del
secondo e quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21
della legge 108/1968 e l'
articolo 5 della legge 43/1995 . Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11
della legge 108/1968 , si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.