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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2
Proclamazione del Presidente della Giunta
1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a).

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