LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 3
Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali
1.
Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
2.
Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.