LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 4
Presentazione delle candidature a Presidente
1.
Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'
articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
2.
La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.