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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6
Ammissione delle candidature a Presidente
1. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall' articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 Sito esterno, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla legge 108/1968 Sito esterno e all'ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell' articolo 11 della legge 108/1968 Sito esterno.

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