LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 8
Candidature nelle liste circoscrizionali
1.
Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.