LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
NORME GENERALI E CANDIDATURE
Art. 1
Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione
1.
Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
2.
A norma dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3.
L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.
Art. 2
Proclamazione del Presidente della Giunta
1.
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a).
Art. 3
Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali
1.
Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
2.
Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
Art. 4
Presentazione delle candidature a Presidente
1.
Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'
articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
2.
La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.
Art. 5
(aggiunti commi 1 bis. e 1 ter. da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)
Presentazione delle liste circoscrizionali
1.
La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.
1 bis.
Le liste devono essere presentate:
a)
da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b)
da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c)
da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d)
da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
1 ter.
In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.
Art. 6
Ammissione delle candidature a Presidente
1.
L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'
articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 , le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla
legge 108/1968 e all'ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'
articolo 11 della legge 108/1968 .
Art. 7
Limiti dei mandati per il Presidente
1.
Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
Art. 8
Candidature nelle liste circoscrizionali
1.
Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.
Art. 9
(modificato comma 4 da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)
Ammissione delle liste circoscrizionali
1.
Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.
2.
Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.
3.
L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'
articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 per la presentazione delle liste dei candidati, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla
legge 108/1968 e dall'ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi dell'articolo 5.
4.
In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'
articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'
articolo 122, primo comma, della Costituzione ) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto
dall'articolo 5, comma 1 bis, è dimezzato; si applica altresì l'articolo 5, comma 1 ter.
Art. 10
Modalità di espressione di voto
1.
La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.
2.
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
3.
Ciascun elettore può, a scelta:
a)
votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;
b)
votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
c)
votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
d)
votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.
4.
Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 11
Soglie di sbarramento
1.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.
Art. 12
Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali
1.
L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a)
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b)
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
2.
Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3.
Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:
a)
somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
b)
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c)
procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
d)
stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
e)
determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f)
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
g)
comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.
4.
Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
Art.13
Operazioni dell'ufficio centrale regionale
1.
L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a)
determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
b)
determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
c)
procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
2.
L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a)
proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;
b)
determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b);
c)
determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
d)
qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;
e)
qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;
f)
nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
3.
L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
4.
Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
5.
Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Art. 14
Surroghe
1.
Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.
2.
Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.
TITOLO III
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 15
(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)
Rinvio alle norme nazionali
1.
Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della
legge n. 108/1968 e
della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del
secondo e quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21
della legge 108/1968 e l'
articolo 5 della legge 43/1995 . Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11
della legge 108/1968 , si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.
Art. 16
(sostituiti commi 2 e 3 da art. 2 L.R. 27 maggio 2022, n. 6, poi modificato comma 3 da art. 38 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Indizione delle elezioni
1.
Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.
2.
Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.
3.
Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto , sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell’Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi.
Art. 17
Intese
1.
Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'
articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).
Art. 18
Abrogazioni
1.
È abrogato l'
articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).
2.
Con l'applicazione della legge elettorale regionale non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'
articolo 32 bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).
Art. 19
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.