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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 3
Promozione della legalità
1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione promuove:
a) iniziative di educazione alla legalità;
b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) la qualificazione del ruolo della committenza nei contratti di lavori, forniture e servizi, mediante intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, con gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
d) la realizzazione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di specifiche iniziative divulgative, informative e formative per sensibilizzare i lavoratori impiegati nei settori dei trasporti, della movimentazione delle merci, del facchinaggio e dei servizi connessi nonché all'attività di logistica;
e) il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
f) accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
g) accordi ed intese con i soggetti pubblici competenti per potenziare ed armonizzare l'attività ispettiva e di controllo sulle imprese, sia fornitrici dei servizi sia committenti, promuovendo l'esperienza degli osservatori locali;
h) accordi e intese per il coordinamento con le attività degli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio territoriali.

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