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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 4
Promozione della responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dal capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) la responsabilità sociale delle imprese che operano nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2011, l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.
3. La tutela degli interessi di cui al comma 2 può essere perseguita attraverso la definizione:
a) delle prestazioni oggetto di affidamento;
b) dei sub-criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) delle condizioni di esecuzione.
4. La definizione degli elementi di cui al comma 3 è indicata nel bando di gara o nella lettera di invito e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.
5. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese che operano nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della regolarità, della salute e della sicurezza nonché della continuità occupazionale dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'attività lavorativa.

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