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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 8
Misure di trasparenza e a sostegno della legalità
1. Al fine di promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada, la Regione, anche mediante specifiche intese con gli enti pubblici competenti ad autorizzare l'esercizio delle attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento, adotta misure finalizzate a:
a) assicurare la più ampia circolazione di tutte le informazioni e i dati utili per controllare e monitorare la regolarità del trasporto;
b) verificare, con le amministrazioni locali e le strutture regionali competenti, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro, le principali criticità emerse in tema di illegalità nel settore dell'autotrasporto di merci su strada al fine di valutare la gravità dei fenomeni e di definire e proporre opportune misure di promozione della legalità.

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