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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 9
Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell'autotrasporto di merci
1. La Regione esercita funzioni di osservatorio nel settore dell'autotrasporto di merci, anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2011.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 la Regione, anche raccordandosi con le strutture e con le banche dati dello Stato e degli altri enti competenti nelle materie di cui alla presente legge, svolge attività volte a:
a) acquisire le informazioni ed i dati utili a monitorare l'attività degli operatori economici anche mediante specifici accordi con le associazioni di categoria, consorzi, imprese, soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nonché con enti pubblici che esercitano funzioni di autorizzazione, controllo e vigilanza sulle imprese che effettuano trasporto merci in conto terzi o in conto proprio;
b) garantire, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti;
c) favorire la rilevabilità dei flussi finanziari delle imprese di autotrasporto operanti nel territorio regionale, anche attraverso la stipulazione di specifici accordi di cui alla lettera a), al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di illegalità nonché l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
d) elaborare i dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti in ordine alla presenza di fenomeni di irregolarità e illegalità nel settore dell'autotrasporto;
e) esercitare, anche in concorso con gli altri soggetti a ciò preposti, le funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza, legalità e degli obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività di autotrasporto;
f) svolgere, con specifico riferimento alle finalità di promozione della legalità e trasparenza di cui alla presente legge, attività di studio, ricerca e indagine;
g) individuare e diffondere buone pratiche e modalità finalizzate a uniformare e supportare verso obiettivi di legalità e trasparenza le attività degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.

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