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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e dei principi di tutela della concorrenza e di libertà d'impresa, promuove la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.
2. Per le finalità e negli ambiti di cui al comma 1 la Regione, in particolare, promuove:
a) l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dell'attività amministrativa, nonché alla dematerializzazione dei procedimenti a carico delle pubbliche amministrazioni e di altri enti competenti;
b) iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale finalizzate a favorire la legalità e a prevenire i rischi e a contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all'articolo 2, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;
c) la regolarità delle condizioni di lavoro quale strumento per perseguire le finalità di cui al comma 1, compresa la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa;
d) il coordinamento e la cooperazione interistituzionale per le attività di prevenzione e di controllo, favorendo, in particolare, lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli enti, nell'ambito delle rispettive competenze;
e) la responsabilità sociale delle imprese e in particolare, l'adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, al fine di promuovere sull'intero territorio regionale contratti assegnati attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
f) l'etica del lavoro e la sicurezza del lavoro;
g) l'attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
h) l'attività di documentazione, di studio e di ricerca sui temi della presente legge.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi dalla Regione anche in collaborazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, in armonia con la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) e con la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge prevede misure nelle seguenti specifiche aree di attività, a committenza pubblica e privata:
a) autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio;
b) facchinaggio;
c) movimentazione delle merci e servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per "attività di autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto all'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto (persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici) per esigenze proprie;
c) per "attività di facchinaggio", "attività di movimentazione delle merci" e "servizi complementari" si intendono tutte quelle attività previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999 (Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970 Sito esterno) e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.
Art. 3
Promozione della legalità
1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione promuove:
a) iniziative di educazione alla legalità;
b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) la qualificazione del ruolo della committenza nei contratti di lavori, forniture e servizi, mediante intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, con gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
d) la realizzazione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di specifiche iniziative divulgative, informative e formative per sensibilizzare i lavoratori impiegati nei settori dei trasporti, della movimentazione delle merci, del facchinaggio e dei servizi connessi nonché all'attività di logistica;
e) il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
f) accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
g) accordi ed intese con i soggetti pubblici competenti per potenziare ed armonizzare l'attività ispettiva e di controllo sulle imprese, sia fornitrici dei servizi sia committenti, promuovendo l'esperienza degli osservatori locali;
h) accordi e intese per il coordinamento con le attività degli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio territoriali.
Art. 4
Promozione della responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dal capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) la responsabilità sociale delle imprese che operano nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2011, l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.
3. La tutela degli interessi di cui al comma 2 può essere perseguita attraverso la definizione:
a) delle prestazioni oggetto di affidamento;
b) dei sub-criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) delle condizioni di esecuzione.
4. La definizione degli elementi di cui al comma 3 è indicata nel bando di gara o nella lettera di invito e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.
5. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese che operano nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della regolarità, della salute e della sicurezza nonché della continuità occupazionale dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'attività lavorativa.
Art. 5
Interventi formativi
1. La Regione promuove iniziative di informazione e formazione volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l'applicazione di condizioni regolari di lavoro. A tal fine la Regione, nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, può prevedere specifici moduli sulla legalità ed in particolare sulle modalità di prevenzione, di riduzione e di contrasto dell'utilizzo irregolare dei lavoratori utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2005, può prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, interventi rivolti alle imprese sul tema della responsabilità sociale delle imprese operanti nei settori di cui alla presente legge.
3. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale in materia di tutela della regolarità del lavoro, anche in modo congiunto con gli operatori degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, delle camere di commercio, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), degli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali nonché della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine.
Art. 6
Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari presenti sul territorio regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti:
a) di regolarità contributiva (DURC);
b) di non sussistenza nei propri confronti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Sito esterno (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Sito esterno).
c) per le sole cooperative, l'avvenuta revisione ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 Sito esterno (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.").
3. Le imprese di cui al comma 1 si impegnano a:
a) applicare e far applicare contratti che dovranno essere redatti in forma scritta;
b) applicare e a far applicare i CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, ad applicare e far applicare le disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
4. La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 7, definisce gli ulteriori requisiti per l'iscrizione, oltre a quelli di cui al comma 2, e le modalità di iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento, organizzazione e promozione dell'elenco.
5. L'iscrizione all'elenco può essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi nonché quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.
Art. 7
Consulta
1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la promozione della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.
2. La consulta può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'articolo 9, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.
3. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell'autotrasporto, movimentazioni merci e facchinaggio;
c) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell'autotrasporto, movimentazione merci e facchinaggio;
d) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative delle imprese cooperative;
e) da due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dalle associazioni delle imprese artigiane;
f) da due rappresentanti effettivi e due supplenti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
g) da un rappresentante effettivo e un supplente delle imprese committenti;
h) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da Federalimentare;
i) da un rappresentante di Unioncamere.
4. Alle sedute della Consulta sono invitati il responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti di cui all'articolo 11 e i responsabili delle strutture regionali interessate alle questioni di volta in volta trattate. Possono essere, altresì, invitati, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza, un rappresentante degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo, dell'INAIL, dell'INPS, della Motorizzazione civile nonché altri soggetti di volta in volta individuati in considerazione delle questioni trattate.
5. La consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti.

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