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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 4

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 140 del 12 maggio 2014

Art. 2
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 35 del 2001 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. All'onere derivante dall'articolo 5 bis, pari a Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.2.3.2.3840 nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla medesima U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e L.R. 27 marzo 1972, n. 4)."

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