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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 27 giugno 2014

Art. 33
Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione
1. La Regione riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni, della cura anche di sé, migliora la qualità della vita delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare.
2. Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di una organizzazione socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione Sito esterno, la Regione promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l'armonizzazione dell'organizzazione delle città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico nonché volte al riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, l'innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per rendere compatibili sfera lavorativa e sfera familiare in una logica di realizzazione piena della persona.
3. A supporto delle finalità espresse dal presente titolo, la Regione, in collaborazione con tutte le istituzioni, le aziende e gli enti preposti e le rappresentanze sociali e sindacali ai sensi della normativa vigente:
a) predispone analisi delle organizzazioni pubbliche e dei sistemi organizzativi integrati per rafforzare i servizi a supporto dei bisogni conciliativi espressi da persone e famiglie, per individuare forme di flessibilità nell'assistenza agli anziani e nell'educazione dei bambini e delle bambine, per promuovere cultura della condivisione del lavoro di cura tra uomini e donne all'interno delle famiglie e dei luoghi di lavoro; per neutralizzare gli sterotipi di ruolo;
b) promuove normative e azioni per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, del coordinamento dei soggetti istituzionali e sociali impegnati nella vivibilità delle città;
c) sostiene esperienze innovative di condivisione del lavoro e di uso di nuove tecnologie;
d) favorisce l'implementazione del sistema di conciliazione e di accesso ai servizi educativi, ai servizi integrativi e ai servizi sperimentali per l'infanzia e l'adolescenza, ai servizi di assistenza e di cura per anziani e malati a domicilio, anche mediante l'erogazione di assegni di servizio alle famiglie residenti nel territorio regionale rispondenti a criteri di difficoltà oggettivi;
e) riconosce e sostiene l'attività del caregiver familiare di cui alla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) nell'ambito del sistema integrato socio-sanitario regionale come disciplinato dalla normativa di settore;
f) adotta nell'ambito del PTR (Piano territoriale regionale) e di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, le misure integrate di sostegno alla rimozione di ogni forma di discriminazione socio-economica, culturale e strutturale delle donne secondo il principio di trasversalità degli interventi in ogni ambito della vita sociale.
4. La Regione si adopera per esercitare appieno il ruolo di promozione, coordinamento, stimolo, formazione di cui all'articolo 22 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) relativamente all'adozione dei piani territoriali degli orari, la costituzione di banche dei tempi, la riorganizzazione dei servizi per una migliore convivenza solidale ed un maggior benessere della popolazione.

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