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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2016

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

TITOLO VIII
Rappresentazione femminile nella comunicazione
Art. 34
Discriminazione dell'immagine femminile
1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il CORECOM favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.
3. La Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
a) amministrazioni statali competenti;
b) enti territoriali e loro associazioni;
c) Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
e) Ordine dei giornalisti;
f) operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.
4. La struttura regionale competente per le pari opportunità di genere, in collaborazione con gli esperti del settore, scuole e università promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, compresa l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, alla pubblicità che meglio abbia saputo rappresentare la figura femminile.
5. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

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