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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

TITOLO X
Strumenti del sistema paritario
Art. 36
Bilancio di genere
1. Il bilancio di genere, quale rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'articolo 3, è redatto annualmente dalla Giunta regionale, in coincidenza con la presentazione del rendiconto annuale sulla base degli indirizzi e con le modalità da essa stabiliti, e comporta l'adozione di una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio.
2. Il bilancio di genere:
a) costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali;
b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico.
3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di favorire azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di cura.
4. La Giunta regionale cura l'attuazione di specifiche attività di formazione ed aggiornamento del personale nelle materie di cui al presente articolo.
Art. 37
Statistiche di genere
1. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.
Art. 38
Tavolo regionale permanente per le politiche di genere
1. Al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali, è istituito il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, quale organo consultivo della Regione. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con atto della Giunta regionale. Il Tavolo è presieduto dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità e coinvolge gli assessori e le assessore competenti in materia di pari opportunità degli enti locali, nonché le rappresentanze regionali dei soggetti attivi nella rete di sostegno alla parità, così come individuati nell'atto della Giunta. Al Tavolo è assicurata la partecipazione del referente dell'Area d'integrazione di cui all'articolo 39.
2. Al Tavolo regionale permanente per le politiche di genere è invitato il presidente o la presidente della Commissione per la parità.
3. Il Tavolo, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione, di riflessione, di confronto, anche al fine di coordinare le azioni positive territoriali.
4. Il funzionamento del Tavolo è senza oneri per la Regione.
Art. 39
Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali
1. La Giunta regionale istituisce l'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, cui spetta fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche dell'Amministrazione. Essa è presieduta dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità ed è composta da rappresentanti delle direzioni generali.
2. L'Area di integrazione, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione dei dati raccolti sui temi di genere, di monitoraggio e di coordinamento al fine della stesura del Piano di cui all'articolo 40.
Art. 40
Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere
1. L'Area di integrazione di cui all'articolo 39, predispone un Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione per la parità.
2. Di norma l'Area di integrazione predispone un report di monitoraggio ed un report finale del Piano integrato e li trasmette alla Commissione per la parità.
3. Il Piano integrato contiene informazioni e dati qualitativi e quantitativi sulle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere avendo a riferimento anche le indicazioni dell'Unione europea.
4. La Commissione esamina il Piano, elabora proposte di adeguamento normativo o proposte di appositi atti d'indirizzo, può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.
5. La Commissione può richiedere all'Area di integrazione approfondimenti e analisi valutative, sia in seguito all'esame del Piano integrato, sia su tematiche ritenute d'interesse in un'ottica di genere. Nel corso della discussione, la Commissione può altresì richiedere la presenza degli assessori competenti.
6. La Commissione per la parità, collabora con la Giunta regionale per assicurare la più ampia diffusione del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, nonché delle risultanze degli approfondimenti eventualmente richiesti all'Area di integrazione.
Art. 41
Centro regionale contro le discriminazioni
1. Il Centro regionale contro le discriminazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2004, e dell'articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), costituisce un punto qualificante della rete regionale contro le discriminazioni di genere che, in modo integrato con i soggetti attivi sulle politiche di genere, concorre alla prevenzione, rimozione e monitoraggio delle discriminazioni come definite dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Art. 42
Conferenza delle elette
1. La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell'ottica di genere, confronto e scambio di azioni positive nell'esperienza locale, come premessa per l'assunzione consapevole dell'obiettivo dell'equità e dell'uguaglianza di genere.
2. La Regione favorisce l'articolazione territoriale della Conferenza regionale delle elette che potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l'attuazione delle politiche di genere ad ogni livello istituzionale, attraverso un confronto ed un coordinamento permanente con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine emiliano-romagnoli in forma singola o associata.
3. La Conferenza regionale delle elette è convocata dalla Commissione per la parità e si riunisce in seduta comune almeno una volta all'anno.
4. L'attività della Conferenza regionale delle elette è supportata dalla struttura tecnica della Commissione per la parità, che provvederà ad individuare le migliori soluzioni per la condivisione digitale dei contenuti sul portale della Regione, nonché per l'aggiornamento e il confronto permanente tra le elette.
5. Alla Conferenza delle elette è invitato l'assessore o l'assessora con deleghe in materia di pari opportunità.
6. Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione.

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