LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO VI
Lavoro e occupazione femminile
Art. 27
Misure per la crescita equa e inclusiva
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.
2. La Regione in particolare promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica ed occupazionale, assumendo, nei limiti della propria competenza, l'incentivazione dell'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro.
3. Al fine di cui al comma 2, prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per favorire l'aumento dell'occupazione femminile di qualità rafforzando la formazione, l'orientamento scolastico, il coordinamento delle risorse dedicate all'accesso al mondo del lavoro, vigilando sull'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche mediante la collaborazione con le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle funzioni loro attribuite dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Regione, anche mediante l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), promuove la formazione e il coordinamento dei CUG anche attraverso il CUG della Regione Emilia-Romagna, al fine di affermare a tutti i livelli le politiche di pari opportunità, buone pratiche, contrasto alle discriminazioni di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la parità nell'accesso alla carriera, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni, al benessere organizzativo.
Art. 28
Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale
1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale:
a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sul lavoro;
b) opera per il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, esperienza, potenziale professionale delle persone;
c) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita;
d) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure di accompagnamento che assicurino il mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia al proseguimento della carriera;
e) attua la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza del criterio della parità di genere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 ;
f) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuove le conseguenti azioni correttive;
g) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi.
Art. 29
Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, assume il principio paritario come base per la costruzione e disciplina dei rapporti istituzionali e amministrativi, formulazione di bandi, selezione degli interlocutori, retribuzione per lavoro equivalente, politiche di reclutamento e promozione, formazione, equilibrio fra vita privata e lavoro, cultura dell'organizzazione, anche attraverso raccolta e analisi di documenti, statistiche, interviste e sondaggi.
2. In tal senso promuove la condivisione della responsabilità di realizzazione di un sistema paritario valorizzando i soggetti che nell'ambito della propria organizzazione assicurino la promozione della parità tra donne e uomini in particolare nel rispetto della normativa contributiva, parità salariale, congedi parentali, flessibilità oraria e organizzativa.
3. In particolare, la Regione in collaborazione con gli enti locali e i centri per l'impiego promuove offerte lavorative dirette a incrementare il lavoro femminile di tutte le età.
Art. 30
Etichetta di diversità e parità di genere
1. La Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l'affermarsi della cultura paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche di genere segnalate da enti locali, associazioni, organizzazioni e parti sociali, attribuendo uno specifico riconoscimento ad aziende esemplari sia pubbliche che private.
2. Il riconoscimento sarà attribuito annualmente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, alle realtà che si siano distinte per comportamenti virtuosi e non discriminatori, oltre gli obblighi di legge, e che abbiano considerato le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici quali elementi fondamentali per la propria strutturazione aziendale e per il conseguente sviluppo organizzativo.
3. L'assegnazione dell'etichetta "GED" (Gender Equality and Diversity Label - Etichetta di diversità e parità di genere) alla migliore buona pratica riconosce i benefici relativi all'adozione di un modello organizzativo che favorisce il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, valorizzandone le diversità e le competenze, nonché il valore economico, sociale e culturale di politiche non discriminatorie nei luoghi di lavoro.
Art. 31
Imprenditoria femminile e professioni
1. La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006 , e promuove la presenza delle donne nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorative di condivisione di un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici, di integrazione professionale di cooperazione fra le imprese nell'ottica di rafforzare il protagonismo sociale delle donne.
2. Per queste finalità la Regione, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
c) il sostegno all'accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale;
d) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione e misure conciliative.
3. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per l'attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di cui alle leggi di settore vigenti.
Art. 32
Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro
1. La Regione contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione di maternità.
2. La Regione, anche in collaborazione con il servizio ispettivo del Ministero del lavoro dell'Emilia-Romagna, la Direzione regionale del lavoro per l'Emilia-Romagna, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio e le consigliere regionale e provinciali di parità, attiva strumenti di monitoraggio statistico e valutazione dei dati raccolti e delle procedure di convalida svolte per assumere azioni di prevenzione e contrasto ad un approccio discriminatorio sul lavoro, agito in particolare contro le donne.
Art. 32 bis
(aggiunto da art. 7 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Disposizioni organizzative sulla Consigliera o sul Consigliere di parità regionale
1. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, di cui al Libro I, Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), ha sede presso l'Assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)).
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Consigliera o il Consigliere di parità regionale opera in collegamento e collaborazione con gli organismi di garanzia nominati dall'Assemblea legislativa, con la Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone e con gli assessorati regionali competenti per materia. Si avvale, altresì, dei risultati derivanti dall'applicazione degli strumenti del sistema paritario di cui al Titolo X della presente legge, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.
3. La Consigliera o il Consigliere di parità regionale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare, sarà presentata alla Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone. La Commissione potrà richiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di sottoporre la relazione all'esame dell'Assemblea.
4. La rete regionale delle Consigliere o dei Consiglieri di parità provinciali, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale, opera al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, nonché di potenziare il raccordo con gli organismi competenti per materia.
5. L'Assemblea legislativa procede alla designazione, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006 , di una Consigliera o di un Consigliere di parità effettiva/o e di una Consigliera o di un Consigliere di parità supplente, su proposta della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, previo espletamento, da parte del competente Servizio dell'Assemblea legislativa, di una procedura di valutazione comparativa sulla base di un avviso pubblico.
6. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale per l'esercizio in corso e garantisce tale disponibilità per gli esercizi successivi di attività dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità. Nell'ambito dell'intesa saranno definite le modalità tecniche e la decorrenza degli adempimenti connessi al trasferimento dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.