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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

Art. 28
Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale
1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale:
a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sul lavoro;
b) opera per il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, esperienza, potenziale professionale delle persone;
c) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita;
d) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure di accompagnamento che assicurino il mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia al proseguimento della carriera;
e) attua la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza del criterio della parità di genere, ai sensi dell' articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuove le conseguenti azioni correttive;
g) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi.

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