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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) genere: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";
b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi di cui alla Carta Costituzionale;
c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscano la piena attuazione della Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini;
d) medicina di genere: lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la loro esperienza relativa alla stessa malattia finalizzata all'appropriatezza della prestazione sanitaria. Indaga le relazioni tra l'appartenenza al genere sessuale e l'efficacia delle terapie nel trattamento delle patologie;
e) misuratori di equità: indicatori diretti a valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;
f) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta e trasmette l'identità che deriva dalle caratteristiche socio-culturali di appartenenza al genere, finalizzato a contrastarne una presunta neutralità;
g) violenza nei confronti delle donne: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettere a), b) e d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per cui "a) con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata", "b) l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"; "d) l'espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato";
h) centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità primaria l'accoglienza delle donne, anche con figli o figlie, minacciate o che hanno subito violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno;
i) case rifugio: strutture ad indirizzo segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e loro figli o figlie minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale;
j) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione));
k) politiche di conciliazione e condivisione: insieme di misure che hanno l'obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di poter armonizzare e affrontare al meglio tutti gli aspetti della vita, dal lavoro retribuito all'ambito familiare, dal tempo per sé, a quello dedicato all'impegno sociale e politico, fornendo la chiave di una nuova condivisione e trasformazione dei ruoli assunti da donne e uomini nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità sia nella sfera pubblica che in quella privata;
l) diversity management: disciplina di gestione delle risorse umane e dell'organizzazione che si sostanzia in strumenti, interventi, progetti finalizzati a gestire e a valorizzare le diversità;
m) educazione di genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo teorico che operativo;
n) bilancio di genere: rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche mediante riclassificazione delle voci di bilancio, schede di analisi esplicative ovvero ogni altra modalità che ne evidenzi l'impatto sulla popolazione femminile e maschile.

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