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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

Art. 30
Etichetta di diversità e parità di genere
1. La Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l'affermarsi della cultura paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche di genere segnalate da enti locali, associazioni, organizzazioni e parti sociali, attribuendo uno specifico riconoscimento ad aziende esemplari sia pubbliche che private.
2. Il riconoscimento sarà attribuito annualmente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, alle realtà che si siano distinte per comportamenti virtuosi e non discriminatori, oltre gli obblighi di legge, e che abbiano considerato le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici quali elementi fondamentali per la propria strutturazione aziendale e per il conseguente sviluppo organizzativo.
3. L'assegnazione dell'etichetta "GED" (Gender Equality and Diversity Label - Etichetta di diversità e parità di genere) alla migliore buona pratica riconosce i benefici relativi all'adozione di un modello organizzativo che favorisce il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, valorizzandone le diversità e le competenze, nonché il valore economico, sociale e culturale di politiche non discriminatorie nei luoghi di lavoro.

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