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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

TITOLO II
Sistema della rappresentanza
Art. 4
Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall' articolo 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali.
Art. 5
Rappresentanza paritaria nelle società controllate
1. La Regione Emilia-Romagna nelle società controllate di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, assicura l'applicazione di quanto previsto dall' articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n.120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).
2. La Regione Emilia-Romagna, a tal fine, promuove azioni di monitoraggio, costituendo un'apposita sezione di genere nell'albo regionale delle nomine di cui all' articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
Art. 6
Rappresentanza paritaria diffusa
1. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti locali favorisce iniziative di promozione della rappresentanza paritaria in tutti gli organismi associativi operanti sul territorio regionale.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali nella predisposizione di bandi, forme di collaborazioni, selezioni, si impegnano ad adottare, laddove compatibili con la normativa nazionale e con il diritto dell'Unione Europea, criteri di valutazione volti a valorizzare i soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell'ambito della propria organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori di cui alla presente legge, come l'equilibrio della rappresentanza nella governance, la previsione della responsabilità sociale d'impresa in materia antidiscriminatoria, l'adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita e di lavoro.
3. I criteri applicativi dei correttivi paritari in atti, delibere e procedimenti amministrativi regionali saranno elaborati ed attuati da ciascuna direzione generale per le materie di competenza.

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