LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
TITOLO IX
Cooperazione internazionale
Art. 35
Relazioni globali per la parità
1.
La Regione, ritenendo imprescindibile lo sviluppo dei rapporti tra i popoli diretto alla promozione di una cultura di pace, equità, parità e rispetto reciproco, opera a sostegno di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere l'empowerment femminile, prevenire e contrastare la violenza sulle donne, agire sulla reciprocità dello scambio dei saperi e delle esperienze anche di amministrazione pubblica, mediante l'attività e l'iniziativa dei soggetti di cui all'
articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), oltre alle associazioni femminili, reti di donne impegnate nella cooperazione internazionale e network transnazionali di riconosciuta valenza europea.
2.
La programmazione e il coordinamento degli interventi sulle politiche di genere faranno parte integrante dei lavori dei Tavoli-Paese di cui all'
articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2002, nonché della banca dati e delle funzioni dell'osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione.
3.
La Regione nel documento di indirizzo programmatico triennale, nonché nei bandi di contributo predisposti ai sensi della
legge regionale n. 12 del 2002 assume i valori, i principi e le finalità della presente legge al fine della individuazione degli obiettivi e della destinazione dei contributi. La proposta programmatica è presentata in sede referente alla Commissione per la parità, alla quale viene rendicontato l'esito con cadenza annuale.