Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/05/2021 | ||
2. | 29/12/2020 | ||
3. | 01/08/2019 | ||
4. | 22/10/2018 | ||
5. | 30/05/2016 | ||
6. | 29/12/2015 | ||
7. | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
TITOLO IV
Salute e benessere femminile
Art. 10
Medicina di genere e cura personalizzata
1.
La Regione Emilia-Romagna tutela il diritto alla salute come sancito dall'
articolo 32 della Costituzione, garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e relative specificità; favorendo la formazione dei professionisti della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell'ambito dell'assistenza un approccio che tenga conto della medicina di genere.
2.
Le aziende pubbliche sanitarie, le aziende ospedaliere e le strutture socio-sanitarie della Regione Emilia-Romagna valorizzano l'approccio di genere nella cura e nell'assistenza di donne e bambine, di uomini e bambini; offrono un'informazione corretta ed equa sulle problematiche di salute e sulle differenze di genere; promuovono l'attività scientifica e di ricerca secondo l'ottica di genere, implementando percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura farmacologica e riabilitazione orientate all'equità di genere; realizzano un'attività formativa professionale permanente con l'obiettivo di fornire la conoscenza di problematiche specifiche connesse alla diversità di genere e alla sicurezza sul lavoro.
3.
La Regione Emilia-Romagna, anche in collaborazione con lo Stato, università, enti pubblici e privati, mass media e associazioni, promuove mediante appositi accordi campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere, sulle patologie genere-specifiche, sulle differenze nella prevenzione e trattamento.
4.
Agli obiettivi del presente Titolo sono adeguati tutti i documenti programmatici della sanità regionale, in particolare il Piano sociale e sanitario regionale, al fine di contribuire alla individuazione, promozione e monitoraggio dei determinanti di genere nell'organizzazione del lavoro, nella ricerca interdisciplinare, nei curricula studiorum, nei percorsi diagnostico-terapeutici, nell'uso dei farmaci, nei valutatori dei dati di efficacia e produttività del sistema sanitario, per fornire prestazioni appropriate e cure personalizzate coinvolgendo tutti gli operatori della sanità, in primo luogo i medici di famiglia.
5.
L'Agenzia sanitaria e sociale regionale, nell'ambito delle proprie competenze, in forza degli indirizzi approvati dalla Giunta e nel rispetto della presente legge, adotta, nella formulazione dei propri programmi e delle proprie rendicontazioni l'approccio equity oriented, con particolare attenzione alle differenze di genere.
Art. 11
Rete dei servizi e presidi territoriali
1.
La rete integrata dei servizi socio-sanitari, ai sensi
della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), assume l'approccio di genere come informatore di interventi, programmi, prestazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativi piani di zona, oltre che per la formazione del personale e della dirigenza con modalità standard e rilevabili nell'ottica di diversity management.
2.
La Regione Emilia-Romagna, nella piena applicazione
della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) e della
legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in particolare si impegna a garantire, consolidare e sviluppare le aree di attività connesse ai consultori familiari, nell'ambito del sistema di cure primarie integrato e della pianificazione delle case della salute, quale servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e paternità responsabili, alla educazione sessuale e alla contraccezione per i giovani, nonché di tutela del benessere delle donne e delle ragazze in un'ottica orientata alla salute e alla medicina di genere.
3.
A tal fine, i consultori, in linea con i nuovi ed emergenti bisogni della popolazione e nel rispetto delle normative di settore, individueranno misure organizzative, comunicative e tecnologiche per facilitare l'accesso alle strutture e ai servizi per la prevenzione e diagnosi precoce, educazione alla sessualità e all'affettività, trattamento dei disturbi alimentari e di comportamento; garantiranno continuità e flessibilità assistenziale, apertura oraria e personale addetto adeguati, presenza di équipe multiprofessionali, in particolare a supporto del percorso nascita, dell'informazione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sulle problematiche di infertilità o sterilità mediante la valorizzazione del ruolo dell'ostetrica e della continuità assistenziale tra territorio ed ospedale.
4.
L'approccio di genere, l'integrazione multidisciplinare tra i soggetti, le aziende e le agenzie della rete socio-sanitaria territoriale nell'organizzazione e nelle prestazioni sanitarie territoriali sarà rendicontato da un sistema di indicatori di qualità che incideranno sulla valutazione del budget attribuito alle aziende, sulla selezione dei progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza, sulla produttività.
5.
In particolare l'Agenzia sanitaria e sociale regionale e le Aziende del Servizio sanitario regionale si attivano, in collaborazione con gli enti locali dell'Emilia-Romagna, per promuovere piattaforme formative in tema di garanzie di equità, rispetto delle differenze e contrasto alle disuguaglianze, sia nei confronti degli utenti che degli operatori.
6.
Nell'ambito della pianificazione della rete territoriale dei servizi si tiene conto della medicina di genere al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e promozione del benessere e della salute femminile, nella logica di promuovere l'equità, ridurre le disuguaglianze e favorire il rispetto delle differenze nella programmazione, nella formazione, nell'accesso e nella fruizione dei servizi.
7.
La Regione promuove un percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare denominato "codice di prevenzione" dedicato a chi subisce violenza, per l'accesso a tutti i Pronto soccorso del territorio regionale, garantendo riservatezza e protezione alle vittime in particolare di violenza domestica, nonché l'attivazione dei soggetti attivi della rete e dei centri antiviolenza.
8.
Nell'organizzazione, costruzione e allestimento degli spazi socio-sanitari pubblici e privati convenzionati, sarà cura della committenza promuovere la realizzazione di progetti rispettosi dell'ottica di genere, delle differenze e dei bisogni di accoglienza dell'utenza tutta, con particolare riguardo per le disabilità.
Art. 12
Sport e qualità del tempo libero
1.
Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, costituendo un arricchimento della vita di comunità, un sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, un importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi.
2.
La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l'uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne nel rispetto delle diverse culture.
3.
La Regione, in collaborazione con gli enti Locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative, promuove il coinvolgimento delle bambine, donne e ragazze nell'attività sportiva e motoria; la consapevolezza sulle questioni di genere; i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile, nonché la costituzione di reti di donne nelle scienze sportive.
4.
La Regione, in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a tutti i livelli.