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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

TITOLO III
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)
Art. 6
1.
L'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa europea, dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno e in attuazione dell'articolo 72 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.
2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.
3. A tal fine, nonché per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali le competenze di calendarizzazione e attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti fieristici.
4. Le manifestazioni fieristiche favoriscono la crescita sociale ed economica del territorio e contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.
5. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'attribuzione della qualifica internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale, per la raccolta e diffusione dei dati statistici e la realizzazione di rapporti, studi o analisi sull'andamento dell'intero sistema fieristico nazionale.
6. La Regione promuove inoltre, d'intesa con le altre Regioni e con le associazioni nazionali rappresentative del settore, metodi uniformi a livello sovraregionale di certificazione e qualificazione dei dati sulle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali.".
Art. 7
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica internazionale, nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione, preventivamente allo svolgimento della manifestazione, all'atto dell'inserimento della medesima manifestazione nel calendario fieristico regionale, costituisce requisito di accesso alle forme di promozione e pubblicizzazione del calendario stesso e ad eventuali contributi a bando.
3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione, secondo i criteri determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), in considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
d) dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda rilevazione dati, da trasmettere alla Regione al termine di ogni manifestazione, entro i quaranta giorni successivi alla chiusura della manifestazione stessa.
4. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Il dirigente competente, con apposito atto, può concedere deroghe in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o all'accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
5. Le modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale devono essere certificabili secondo parametri oggettivi e sono determinate dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).
6. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai Comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.".
Art. 8
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche
1. L'organizzatore che intende svolgere manifestazioni fieristiche nella regione Emilia-Romagna deve darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione:
a) alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
b) al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di svolgimento, le date di inizio e chiusura della manifestazione e i settori merceologici.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 6, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato fieristico dell'Emilia-Romagna, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione pubblica annualmente il calendario fieristico regionale.
5. La Regione promuove l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure relative alle manifestazioni fieristiche e alla loro iscrizione a calendario secondo le modalità stabilite con apposito atto regionale.".
Art. 9
1.
L'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Requisiti e modalità delle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche
1. Al fine dell'iscrizione delle manifestazioni all'interno del calendario fieristico regionale, le comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati alla comunicazione di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d).
3. Il soggetto richiedente l'iscrizione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12.
4. Ai fini del tempestivo aggiornamento del calendario fieristico regionale, l'organizzatore di manifestazioni fieristiche è tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione relativa allo svolgimento della manifestazione già inserita nel calendario.".
Art. 10
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Istruttoria
1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le comunicazioni pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
2. Su istanza di parte, l'amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini nonché la rettifica o l'integrazione di comunicazioni dichiarate irricevibili.
3. In caso di sovrapposizione di più comunicazioni relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione e che si svolgano nello stesso territorio, tali da causare distorsioni alla libera concorrenza o asimmetrie informative nei confronti del consumatore, l'amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.
4. In caso di mancato accordo, l'amministrazione procede all'iscrizione nel calendario fieristico regionale della manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse comunicazioni presentate. In particolare, costituiscono criteri preferenziali:
a) l'avvenuta certificazione dei dati relativi al numero delle presenze registrate nelle precedenti edizioni;
b) la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonché l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;
c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;
d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.
5. Qualora rilevi la non idoneità della documentazione presentata, la Regione può decidere di non iscrivere la manifestazione nel calendario fieristico regionale o disporre la cancellazione da esso.".
Art. 11
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2000 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali
1. Il calendario delle manifestazioni fieristiche locali è organizzato e gestito dalla Regione con l'utilizzo di procedure informatizzate.
2. I Comuni, avvalendosi del servizio di informatizzazione per la raccolta e la pubblicazione di dati, trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche con qualifica locale di cui hanno ricevuto comunicazione.
3. La Regione esamina i dati trasmessi e procede alla loro validazione. La validazione è presupposto necessario per la generazione automatica e la successiva pubblicazione del calendario fieristico delle manifestazioni locali.".
Art. 12
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Calendario fieristico regionale
1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato, con atto del dirigente responsabile competente per materia, entro il 30 novembre di ciascun anno ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. L'iscrizione delle manifestazioni fieristiche delle quali la Regione ha ricevuto idonea comunicazione deve indicare:
a) il luogo della manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) il soggetto organizzatore;
d) le date di apertura e di chiusura;
e) il tipo e la qualifica della manifestazione;
f) i settori merceologici ammessi;
g) le certificazioni di cui i soggetti organizzatori siano in possesso.
3. Su istanza dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche, che abbiano presentato la comunicazione di cui all'articolo 10, l'amministrazione procedente, fino all'adozione del calendario regionale, procede alle modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie.".
Art. 13
1.
L'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, per i casi di esclusione dal calendario fieristico, chiunque promuova o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli comunicati ed iscritti in calendario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
3. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 110,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
4. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli indicati nella comunicazione alla Regione o al Comune, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 110,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
5. Nei casi di accertamento di reiterate violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è prevista l'ulteriore sanzione amministrativa dell'esclusione, per un triennio, dall'accesso a sovvenzioni e contributi regionali.
6. In caso di manifestazioni fieristiche locali le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte alla metà.".
Art. 14
1.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2000 è inserito il seguente:
"Art. 16 bis
Tavolo per il sistema fieristico regionale
1. Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, il quale per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di apposita struttura tecnico-giuridica.
2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo, nonché i compiti del medesimo.".
Art. 15
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Iniziative promozionali all'estero
1. La Regione può concorrere finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dalle società fieristiche che gestiscono centri fieristici o dalle società organizzatrici di manifestazioni fieristiche e riguardano:
a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione alle società fieristiche che gestiscono centri fieristici.".
Art. 16
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole
"dell'art. 47"
sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 64"."
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogato.
Art. 17
1.
L'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sul sistema fieristico regionale al fine di realizzare uno studio sistematico delle dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in ottica nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di osservatorio si esplicano in particolare nell'elaborazione di un rapporto statistico di aggiornamento annuale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'osservatorio.".
Art. 18
1.
Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'articolo 5, comma 5;
b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 3;
c) i criteri per il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale, regionale e locale;
d) i documenti e le attestazioni da allegare alla comunicazione nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione, come previsto dall'articolo 11.";
2. I commi 1 e 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 sono abrogati.
Art. 19
1.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".
Art. 20
Norme di attuazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
b) gli atti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2000, come modificato dalla presente legge.
2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1:
a) continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dalla presente legge;
b) sono fatte salve le modalità procedimentali previste dal testo previgente della legge regionale n. 12 del 2000.
Art. 21
Abrogazioni
1. Gli articoli 13 e 16 della legge regionale n. 12 del 2000 sono abrogati.

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