LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 luglio 2016, n. 11 L.R. 3 aprile 2023, n. 3 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 35
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della
legge n. 230 del 1998 e
della legge n. 64 del 2001 "
sono sostituite dalle seguenti
"ai sensi dell'
articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della
legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)".
2.
Alla lettera g) del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della
legge n. 230 del 1998 "
sono sostituite dalle seguenti:
"nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".