LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 luglio 2016, n. 11 L.R. 3 aprile 2023, n. 3 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 39
Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003
1.
Il comma 2 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2.
A favore dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'
articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 ), nel limite dei posti d'impiego dei giovani in servizio civile regionale, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23 della presente legge. L'ammontare dell'assegno di servizio civile regionale sarà indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all'
articolo 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002 . In conformità a quanto stabilito dall'
articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002 , l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.".
2.
Al comma 4 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003, le parole
"di età compresa tra i 18 ed i 28 anni"
sono soppresse.