LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 luglio 2016, n. 11 L.R. 3 aprile 2023, n. 3 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 4
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005
abrogato
Art. 43
Modifiche all'
articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003
1.
Il comma 4 dell'
articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4.
Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile."