Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

L.R. 3 aprile 2023, n. 3

Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale
Art. 23
1.
Alla rubrica del titolo II della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") la parola
"Registri"
è sostituita dalla seguente:
"Registro".
Art. 24
1.
L' articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le associazioni che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
5. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 Sito esterno e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.
6. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nel registro del volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").".
Art. 25
1.
Il comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione pubblicata sul BURERT. Tali modalità devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.".
2.
Il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all' articolo 10 della legge n. 383 del 2000 Sito esterno.".
3.
Dopo il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 12 e le forme di partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui all' articolo 7 della legge n. 383 del 2000 Sito esterno, o nei registri di altre regioni.".
Art. 26
1.
Al comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"nei registri regionale e provinciali"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro regionale".
Art. 27
1.
Al comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"Le Province, gli Enti locali"
sono sotituite dalle seguenti:
"Gli enti locali e".
Art. 28
1.
Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.".
2.
Al comma 3 dell' articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"ai commi 1 e 2"
sono sotituite dalle seguenti:
"al comma 1".
Art. 29
1.
L' articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall' articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.".
Art. 30
1.
Al comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"nei registri"
sono sotituite dalle seguenti:
"nel registro".
Art. 31
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"nei registri regionale e provinciali"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro regionale".
2.
Il comma 4 dell' articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all' articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio, promuove di norma ogni tre anni la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.".
Art. 32
1.
Al comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole sono sostituite dalle seguenti:
"nei registri"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro".
Art. 33
1.
L' articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Attività di controllo
1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.
2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 4.".

Espandi Indice