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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2018
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/12/2017
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato29/07/2016
11. Testo Coordinato30/05/2016
12. Testo Coordinato09/05/2016
13. Testo Coordinato29/12/2015
14. Testo Coordinato21/10/2015
15. Testo Coordinato30/07/2015
16. Testo Originale30/07/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Disposizioni transitorie
Art. 67

(sostituito comma 14 da art. 12 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Disposizioni generali in materia di personale
1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.
2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all' articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 nella composizione di cui all' articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'assessore regionale competente in materia.
3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014.
4. L'Osservatorio regionale, in particolare:
a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all' articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014;
b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.
6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:
a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;
b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;
c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.
7. Il personale di cui al comma 6, lettere b) e c), sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52.
8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.
9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le amministrazioni e con le procedure indicate all' articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito nel rispetto di quanto previsto all' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'ente di destinazione che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge. I fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti, e quelli dell'ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.
11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.
12. Gli enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.
14. Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016.
15 Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate, destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dall' articolo 1, comma 424, della legge 190 del 2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.
16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.
17. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale soprannumerario, gli enti possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 68
Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa
1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, secondo date certe, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 69
Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
1. A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedimentali vigenti alla data del loro avvio.
2. Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui al comma 1, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze.
3. La Giunta regionale adotta ogni misura necessaria a garantire la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1.
3 bis La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati.
3 ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.
Art. 70
Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.
2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.
Art. 71
Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.
2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.
3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti titolari delle funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale oggetto di trasferimento continua ad operare nella sede di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla completa definizione dei rapporti in merito al trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dagli atti di trasferimento. La Giunta regionale e gli enti interessati possono sottoscrivere accordi per l'ottimizzazione dell'uso dei beni e delle risorse strumentali.
Art. 72
Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative
1. Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, nonché dai successivi provvedimenti ad essa collegati, la Giunta regionale istituisce una unità tecnica di missione ai sensi dell'articolo 12.
2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza regionale interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, per le conseguenti valutazioni e proposte.
3. Entro centottanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti del monitoraggio.
Art. 73
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
2. Nelle more dell'attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in misura proporzionale al periodo di permanenza del personale per cui è previsto il trasferimento su funzioni, la Regione partecipa alle spese di funzionamento della Città metropolitana di Bologna e delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi della legislazione vigente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a trasferire a tali enti, secondo modalità e criteri da essa predefiniti, le relative risorse. Ai relativi oneri, per l'esercizio 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, in relazione alle funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
4. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 74
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. lstituzione della sessione di semplifìcazione) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, a tal fine con cadenza, almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:
a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;
b numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in vigore della legge;
c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di missione previsti nel Capo II del Titolo l;
d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.
3 Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.
CAPO II
Modifiche e abrogazioni di norme
Art. 75
Oggetto
1. Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie:
a) fusioni di Comuni ed esercizio associato delle funzioni;
b) ambiente ed energia;
c) trasporti e viabilità;
d) istruzione, formazione professionale, servizi per l'impiego;
e) cultura, spettacolo e sport;
f) sanità e politiche sociali;
g) statistica.
SEZIONE I
Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di Comuni e di esercizio associato delle funzioni
Art. 76
Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012
1.
All' articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 il numero
"33"
è sostituito dal numero
"18"
e alla lettera b) del comma 1 il numero
"27"
è sostituito dal numero
"50";
b)
al comma 2, le parole sono sostituite dalle seguenti:
" articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".
2. Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è abrogato.
SEZIONE II
Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia
Art. 77
Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004
1. La lettera b) del comma 3 dell' articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata. Tale norma continua ad applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2.
2. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 e l' articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.
Art. 78
1.
L' articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Autorità competente
1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.
2. Qualora un'istallazione interessi anche il territorio di altre regioni, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d'intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di istallazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall' articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.".
2.
Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.".
3.
Al comma 6 dell' articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le parole
"ed all'ARPA".
4.
Al comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole
"dalle autorità competenti"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
5. Il comma 4 dell' articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.
6.
Al comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le seguenti parole:
"nonché quelli di cui all' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)".
7.
Il comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.".
8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 67 della presente legge, continua ad applicarsi la legge regionale n. 21 del 2004 nel testo precedente all'entrata in vigore della presente legge.
SEZIONE III
Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità
Art. 79
1. Alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
All'articolo 161 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole
"funzioni amministrative"
sono inserite le seguenti:
"di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province";
b) il comma 2 è abrogato.
3. Le lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 162 sono abrogate.
4.
Al comma 1 dell'articolo 163 la parola
"essa"
è sostituita dalle seguenti:
"queste ultime".
5.
Al comma 2 dell'articolo 164 bis dopo le parole
"esigenze indicate"
sono inserite le parole
"dalla Città metropolitana di Bologna e".
6.
All'articolo 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole
"partecipano anche"
sono inserite le parole
"la Città metropolitana di Bologna e";
b)
al comma 3, dopo le parole
"accordi con"
sono inserite le seguenti:
"la Città metropolitana di Bologna e".
7.
All'articolo 167 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica, dopo la parola
"viaria"
sono inserite le seguenti:
"di interesse regionale";
b)
al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell'articolo 165";
c)
al comma 3, dopo le parole
"sono assegnate"
sono inserite le parole
"alla Città metropolitana di Bologna e";
d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.";
e)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
" 4 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.";
f)
al comma 5, dopo le parole
"convenzioni con"
sono inserite le parole
"la Città metropolitana di Bologna e".
8.
All'articolo 167 bis sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole
"le opere stradali"
sono sostituite dalle seguenti:
"interventi sulla restante viabilità";
b)
al comma 1 dopo la parola
"assegnare"
sono inserite le seguenti:
"alla Città metropolitana di Bologna e";
c)
al comma 4 bis dopo la parola
"assegnare"
sono inserite le seguenti:
"alla Città metropolitana di Bologna e".
9. Gli articoli 164 e 166, nonché il capo VII del titolo VI, costituito dagli articoli da 168 a 175, sono abrogati.
Art. 80
Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale. Modifiche alle leggi regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990
1.
L' articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale
1. Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti, l'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali in materia.
2. L'Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.
3. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, il quale attribuisce la carica di Presidente a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale o sociale e quella di Presidente onorario a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore della sicurezza stradale.
4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai Presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.
5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e si individua la struttura di supporto tecnico, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti. L'Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative promosse.
6. Possono essere invitati ai lavori dell'Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipati ai lavori dell'Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.
7. L'Osservatorio predispone, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.
8. L'Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale. L'Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminariali finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.
9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si rapporta con gli enti locali, nonché con i seguenti soggetti:
a) Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale della sicurezza stradale, previsto dall' articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL);
b) Comitato tecnico di polizia locale di cui all' articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
c Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
d) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
e) associazioni regionali delle autoscuole;
f) associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;
g gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati sugli incidenti stradali.".
2. L' articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero) è abrogato.
SEZIONE IV
Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale
Art. 81
1.
Alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.".
3.
Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.".
4.
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "
La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo.".
5.
Al comma 3 dell'articolo 22 le parole
"Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento"
sono sostituite dalle seguenti:
"Essi operano in uno specifico ambito territoriale".
6. L'articolo 27 è abrogato.
7.
Il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.".
8. Il comma 3 dell'articolo 30 è abrogato.
9. Il comma 2 dell'articolo 31 è abrogato.
10.
Il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.".
11.
Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.".
12.
Al comma 3 dell'articolo 39 le parole
", le Province"
sono soppresse.
13.
Il comma 3 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:
"3. 3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri di cui all'articolo 42, comma 4.".
14.
All'articolo 42 ai commi 2 e 4 le parole
"i Centri territoriali per l'educazione degli adulti"
sono sostituite dalle seguenti:
"i Centri per l'istruzione degli adulti".
15. Il comma 2 dell'articolo 43 è abrogato.
16.
All'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
b)
alla lettera b) del comma 1 la parola
"formativa"
è sostituita dalle seguenti:
"di istruzione";
c)
al comma 3, le parole
"delle linee di programmazione approvate"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla programmazione approvata".
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge.".
17.
All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.";
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione";
c)
al comma 7 le parole
"scolastici e formativi"
sono soppresse;
d)
al comma 8, le parole
"i Centri territoriali per l'educazione degli adulti"
sono sostituite dalle seguenti:
"i Centri per l'istruzione degli adulti";
e) i commi 2, 3 e 9 sono abrogati.
18.
All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1 Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.";
b) il comma 2 è abrogato;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed all'istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.".
19.
Al comma 1 dell'articolo 52 le parole
"della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale"
sono soppresse.
Art. 82
1.
All' articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole
"e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo"
sono sostituite dalle seguenti:
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 83
1.
Alla lettera c) del comma 3 bis dell' articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dopo le parole
"enti regionali:"
sono inserite le seguenti:
"l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall' articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro),".
Art. 84
1. I commi 4, 5 e 6 dell' articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono abrogati.
2.
Nell' articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, programma annualmente le risorse del fondo.";
b) il comma 5 è abrogato.
SEZIONE V
Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport
Art. 85
Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 1999
1.
Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.
2.
All' articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"Programma pluriennale degli interventi";
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma pluriennale approvato dall'Assemblea legislativa.";
c)
ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 le parole:
"programma triennale"
sono sostituite dalle seguenti:
"programma pluriennale".
3.
L' articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni
1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.".
4.
L' articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:
a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;
b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;
c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;
d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;
e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;
f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.
2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all' articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.".
5. Per l'anno 2015, la Città metropolitana di Bologna e le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini).
Art. 86
1.
Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
"l bis. può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole
"lettere c), d), e), f), g), h), i), l)"
sono aggiunte le seguenti:
"e l bis)".
4.
Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dopo le parole
"i Comuni"
sono aggiunte le seguenti:
"anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012";
5.
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 le parole:
"concorrono con le Province alla predisposizione dei"
sono sostituite dalle seguenti:
"predispongono i";
6.
Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.".
7.
All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, dopo le parole:
"programma poliennale"
sono inserite le seguenti:
", efficace fino all'approvazione del programma successivo,";
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.";
c)
alla lettera a) del comma 5 dopo la parola:
"potenziamento"
sono inserite le seguenti:
"e gestione";
d)
alla lettera e) del comma 5 dopo le parole
"del patrimonio culturale"
sono aggiunte le seguenti:
"e delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali";
e) il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato.
8.
All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole
"e le Province territorialmente competenti"
sono soppresse;
b)
al comma 4 le parole:
"il concorso delle rispettive Province e"
sono soppresse.
9.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 le parole:
"con i centri di documentazione delle Province"
sono soppresse.
10.
All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole:
"e le Province"
sono soppresse;
b)
al comma 5 le parole:
"il concorso delle rispettive Province e"
sono soppresse.
11. Gli articoli 4 e 8 della legge regionale n. 18 del 2000 sono abrogati.
Art. 87
1.
Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
Al comma 4 dell'articolo 2 le parole
"nei registri regionale e provinciali"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro regionale".
3.
L' articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni degli enti locali
1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 6.
3. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo 4.
4 Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le organizzazioni sportive.
5. In particolare i Comuni:
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.".
4.
Al comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000 le parole
"della Conferenza Regione-Autonomie locali"
sono sostituite dalle seguenti:
"del Consiglio delle autonomie locali".
5.
All' articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole:
"nei registri regionale e provinciali"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro regionale";
b)
al comma 2 le parole
"in considerazione delle priorità espresse dalle Province"
sono soppresse.
6.
Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituto dal seguente:
"1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.".
SEZIONE VI
Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali
Art. 88
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l' articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
b) l' articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali);
c) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19);
d) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);
e) i commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22 (Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla dalla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 60, comma 3.
3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
a) articolo 118;
b) articoli 185 e 186.
4. Le disposizioni contenute negli articoli di cui al comma 3, lettera b), continuano ad applicarsi fino alla dalla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5.
SEZIONE VII
Modifiche normative in materia di statistica
Art. 89
1.
La lettera c) del comma 1 dell' articolo 15 ter della legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituita dalla seguente:
"c) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale".
2.
Il comma 3 dell' articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dai seguenti:
"3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, tramite il Comitato regionale di statistica. Il Comitato Regionale di Statistica pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma Statistico Regionale.
3 bis. Il Comitato regionale di statistica è nominato con atto del direttore generale della Regione Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:
a) il responsabile dell'ufficio regionale di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989, che lo coordina;
b) un rappresentante dell'ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna;
c) due rappresentanti degli uffici di statistica delle Province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno uno per i Comuni associati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
3 ter. Al Comitato è invitato permanentemente il responsabile dell'ufficio regionale dell'ISTAT; potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, enti, associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.
3 quater. Il Comitato favorisce l'utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.".

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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