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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 30 luglio 2015

CAPO II
Gestione integrata degli interventi
Art. 8
Modalità di gestione integrata
1. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la modalità d'intervento per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
2. Tale modalità d'intervento è attivata secondo le disposizioni del presente Capo.
Art. 9
Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
1. Le persone destinatarie delle prestazioni integrate, erogate attraverso i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, possono rivolgersi indifferentemente al centro per l'impiego, al servizio sociale territoriale ovvero al servizio sanitario presso i quali si svolge il primo accesso alle prestazioni integrate.
2. Il centro per l'impiego, il servizio sociale territoriale e il servizio sanitario prevedono l'intervento di un'equipe multiprofessionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere le condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 10
Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria
1. La condizione di fragilità e vulnerabilità viene accertata dagli operatori facenti parte di un'equipe multiprofessionale, che a tal fine si avvale degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. In presenza della condizione di cui al comma 1 viene stabilita una presa in carico unitaria della persona.
Art. 11
Equipe multiprofessionale
1. La presa in carico unitaria viene realizzata da parte di un'equipe multiprofessionale, di cui fanno parte operatori appartenenti ai diversi servizi specificamente coinvolti.
2. Nell'equipe multiprofessionale è sempre presente un operatore del centro per l'impiego; sono inoltre presenti un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, anche cumulativamente, in relazione alle problematiche concernenti la persona.
Art. 12
Attività dell'equipe multiprofessionale
1. L'equipe multiprofessionale opera considerando la persona in maniera globale e unitaria e utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.
2. L'equipe multiprofessionale, una volta accertata la condizione di fragilità e vulnerabilità della persona e realizzata la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato d'interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato.
Art. 13
Programma personalizzato d'interventi
1. Il programma personalizzato d'interventi individua l'insieme delle azioni finalizzate all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
2. Le azioni nonché gli interventi stabiliti nel programma personalizzato sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi pubblici e privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, coinvolti, ai sensi della disciplina vigente, secondo le previsioni dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
3. Il programma personalizzato d'interventi viene elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le competenze e le propensioni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, tenendo altresì conto del supporto personale ed economico su cui le medesime possono contare.
4. Il programma personalizzato d'interventi viene sottoscritto dai componenti dell'equipe multiprofessionale nonché dalla persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
5. L'equipe multiprofessionale e la persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità concordano anche gli impegni che, in coerenza con il programma personalizzato d' interventi, quest'ultima è tenuta ad assumere, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 15.
Art. 14
Responsabile della gestione del programma personalizzato d'interventi
1. L'equipe multiprofessionale affida la gestione del programma personalizzato d'interventi a un responsabile, individuato in considerazione delle specifiche problematiche concernenti la persona interessata.
2. Il responsabile del programma personalizzato:
a) coordina l'attuazione degli interventi;
b) è il referente dell'equipe multiprofessionale nei confronti degli interlocutori esterni;
c) cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone all'equipe multiprofessionale la ridefinizione del programma personalizzato.
Art. 15
Prestazioni pubbliche e condizionalità
1. Nel programma personalizzato d'interventi sono previste le modalità di verifica degli impegni assunti dalla persona.
2. Il mancato rispetto, da parte di quest'ultima, degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, può comportare la decadenza dalla fruizione dei servizi erogati dai soggetti coinvolti nell'elaborazione dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le regole dell'eventuale decadenza.
Art. 16
Formazione e aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati
1. Agli operatori di cui all'articolo 9 sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua altresì nelle linee di programmazione regionale i criteri di distribuzione e d'impiego delle risorse per ciascuno degli ambiti distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni i programmi di formazione e aggiornamento professionale sono definiti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
4. I programmi di formazione e aggiornamento di cui al comma 1 devono riguardare anche la conoscenza della disciplina degli istituti di cui al titolo III e del sistema d'incentivi al lavoro previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente.
Art. 17
Sistemi informativi
1. Al fine di realizzare la più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi coinvolti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale:
a) individua standard informativi omogenei;
b) definisce i requisiti minimi in termini di hardware e software da assicurare a livello territoriale;
c) stabilisce le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l'intera serie delle operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.
2. I sistemi informativi coinvolti nel loro sviluppo saranno informati a criteri di efficacia e accessibilità per gli utenti.

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