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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 30 luglio 2015

Capo III
Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali
Art. 23
Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale
1. La Regione individua come fondamentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la creazione e il mantenimento di una relazione costante con le imprese e i datori di lavoro.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro, secondo le previsioni degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 17 del 2005 nonché dell'articolo 17 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), coinvolgendo le imprese e i datori di lavoro nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.
Art. 24
Promozione delle opportunità di lavoro
1. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione.
2. Al fine di consentire l'inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, vengono corrisposti contributi ai soggetti di cui al comma 1 in riferimento a:
a) acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l'inserimento di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;
b) formazione e impiego di personale di esclusivo ausilio alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
3. La disciplina e le condizioni di accesso agli incentivi e ai contributi sono previste dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri d'individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.
4. Resta fermo che le misure di finanziamento degli incentivi e contributi destinati a specifiche categorie di persone, rientranti nell'ambito individuato dall'articolo 2, comma 3, non sono utilizzabili allo scopo di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione degli incentivi e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuali di cui all'articolo 4, comma 5.
6. Gli incentivi sono riconosciuti in coerenza con le previsioni del programma personalizzato d'interventi.
Art. 25
Cooperative sociali
1. La Giunta regionale individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del lavoro di cui all'articolo 3, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno"), al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge.
2. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 il Piano integrato e i programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5:
a) stabiliscono una permanente interazione con le cooperative sociali del territorio;
b) individuano le condizioni d'inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità presso le cooperative sociali, in particolare di tipo B;
c) verificano le possibilità di attribuzione e affidamento di servizi, da parte di soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione di entrambi, anche a beneficio delle cooperative sociali di tipo B.

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