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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 30 luglio 2015

Capo IV
Attività autonoma ed imprenditoriale
Art. 26
Percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, secondo le previsioni del programma personalizzato d'interventi, sono individuati e realizzati percorsi volti a permettere alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi e imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all'interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società, anche cooperative.
Art. 27
Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. I percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale di cui all'articolo 26 sono sostenuti attraverso idonee e specifiche misure individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce i requisiti minimi d'implementazione, sviluppo e gestione degli incubatori d'impresa. Attraverso tali requisiti sono esplicitate le caratteristiche logistiche e organizzative nonché professionali, necessarie per garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
3. Gli incubatori assicurano l'accessibilità e la stabilità del servizio, la sua diffusione nel territorio regionale, la competenza professionale degli operatori, l'attivazione e la gestione di una rete territoriale di attori che accompagnino la nascita e lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale.
4. Le misure in oggetto prevedono la predisposizione di servizi strumentali all'avvio e allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale, tra cui l'accesso al credito di cui all'articolo 29, che saranno erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
Art. 28
Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. La Regione prevede misure di sostegno finanziario a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità coinvolti nelle iniziative indicate nell'articolo 26, nonché forme di sostegno per le spese sostenute, anche in connessione agli acquisti strumentali realizzati.
2. La disciplina e le condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziario e ai contributi sono precisate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, ove sono pure individuate le risorse necessarie per il finanziamento nonché i criteri sulla cui base queste sono distribuite alle circoscrizioni territoriali distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione delle misure di sostegno finanziario e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
Art. 29
Accesso agevolato al credito
1. La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo e imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità anche favorendone l'accesso al credito.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua i criteri e le condizioni, anche di durata temporale, delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella forma del microcredito, e su questa base sottoscrive convenzioni con gli istituti di credito.

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