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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 dicembre 2019, n. 29

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2;
b) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi relativi alla lettera a) del presente comma, definendone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici e assicurando e favorendo la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti.
2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a:
a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;
b) ottimizzare l'impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte;
c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del "privato sociale".
Art. 2
Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità
1. Ai fini della presente legge la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua e disciplina gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone. La valutazione, con riferimento alla funzionalità della persona, è orientata ad individuare i sostegni necessari a ricostruire condizioni atte a superare o quantomeno ridurre in modo significativo le fragilità e vulnerabilità rilevate.
3. Restano fermi i diritti nonché le prestazioni assicurate dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento:
a) alla legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) alla legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali), a proposito delle persone svantaggiate;
c) al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, a proposito dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili;
d) ad ulteriori normative regionali, nazionali ed europee.
Art. 2 bis
Trattamento dei dati personali
1. Le finalità elencate nell'articolo 1 afferiscono ai motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
2. La Giunta regionale con proprio regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

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