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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 dicembre 2019, n. 29

CAPO I
Programmazione dell'intervento pubblico integrato
Art. 3
Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
1. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di norma con cadenza triennale.
2. Le linee di programmazione integrata di cui al comma 1 contengono gli obiettivi, le priorità degli interventi, le risorse nonché i criteri di riparto territoriale, l'elenco delle azioni ammissibili e le regole di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Tali linee sono emanate dalla Giunta regionale previo parere della commissione assembleare competente.
3. Le linee di programmazione individuano le competenze degli operatori che costituiscono le equipe e definiscono i necessari percorsi formativi.
Art. 4
Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari e programmi di attuazione annuale
1. Il Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di seguito denominato "Piano integrato", è predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale di cui all'articolo 3 ed ha, di norma, durata triennale. Esso individua gli obiettivi, le priorità, le misure d'intervento e organizzazione delle equipe multiprofessionali di cui all'articolo 11 e prevede modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), nonché con il piano di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. Il Piano integrato viene approvato presso ciascuno degli ambiti distrettuali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), individuati dalla Regione.
3. In applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Piano integrato è approvato con accordo di programma tra i seguenti soggetti:
a) la Regione, cui spetta l'iniziativa concernente la promozione del Piano integrato e la convocazione delle organizzazioni di cui al comma 6;
b) l'Azienda unità sanitaria locale;
c) i comuni o le unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
4. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1 i soggetti istituzionali che hanno concluso l'accordo di programma di cui al comma 3 assumono l'impegno di erogare le prestazioni di propria competenza.
5. Il Piano integrato si articola in programmi di attuazione annuale, finalizzati alla specifica definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, in funzione delle diverse tipologie di intervento.
6. Il Piano integrato e la programmazione annuale costituiscono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative al livello regionale, individuate dai componenti della commissione regionale tripartita (CRT) di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e la commissione assembleare competente.
Art. 5
Concertazione regionale
1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, la CRT opera in composizione allargata a tutti gli assessori regionali coinvolti. Alle sedute della CRT partecipano rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale competenti negli ambiti sociale e sanitario.
Art. 6
Risorse
1. Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse individuate dai soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, individua per ciascun Piano integrato i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
Art. 7
Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego
1. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente e consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può provvedere a modificare gli ambiti territoriali dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 Sito esterno (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, i cui ambiti sono individuati dalla Regione.

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