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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 dicembre 2019, n. 29

Capo II
Rapporti di lavoro
Art. 21
Forme giuridiche di lavoro
1. L'inserimento al lavoro viene perseguito e realizzato attraverso il rafforzamento personale e il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché all'efficace riproposizione presso altri datori di lavoro.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, sono impiegate le forme di flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato d'interventi, sentite in sede aziendale le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.
3. La Regione promuove la stipulazione di contratti collettivi che disciplinano tali forme di flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale.
Art. 22
Misure di sostegno all'inserimento al lavoro
1. Gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, possono essere raggiunti anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i contratti di lavoro di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Sito esterno (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno).
2. La Regione può stipulare con le agenzie di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno accreditate una convenzione, volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Nel rispetto delle previsioni del programma personalizzato d'interventi possono anche essere stabilite modalità parziali o esclusive di telelavoro.
4. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua gli elementi e i contenuti della convenzione di cui al comma 2, anche con riferimento alle condizioni di lavoro, nonché i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di telelavoro debbono avere, all'interno delle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.

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