LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 15
NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 17 DEL 2014, N. 12 DEL 1999, N. 1 DEL 2011, N. 14 DEL 1999 E N. 14 DEL 2003.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 30 luglio 2015
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) è inserito il seguente:
2 bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provveda a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.".
2.
Dopo il comma 13 dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:
"13 bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:
a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;
c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.".