Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2017

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 16

Art. 6
Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni decidono, all'interno del Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento.
2. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno.
3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire ad Atersir una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida fissate dalla Giunta regionale. Sono altresì tenuti a fornire entro trenta giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico richiesti da Atersir ovvero dai comuni per informazioni specifiche e contingenti non ricomprese fra quelle in possesso di Atersir. In caso di mancato rispetto trova applicazione la sanzione per mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2011 da parte di Atersir.
4. I comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti le informazioni sul servizio in loro possesso.
5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui al comma 3 fanno parte del sistema informativo regionale previsto all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2011.

Espandi Indice