Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 19

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTO RENO TERME MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE E PORRETTA TERME NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 303 del 23 novembre 2015

Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

Espandi Indice