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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 19

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTO RENO TERME MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE E PORRETTA TERME NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, lo Statuto del Comune di Alto Reno Terme deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, lo Statuto del Comune di Alto Reno Terme può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

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