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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 19

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTO RENO TERME MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE E PORRETTA TERME NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del Comune di Alto Reno Terme non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il Comune di Alto Reno Terme è definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della suddetta legge.
2. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio del Comune di Alto Reno Terme, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, si applica la disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nonché quella dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).

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