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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale23/11/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 19

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTO RENO TERME MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE E PORRETTA TERME NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Alto Reno Terme dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Alto Reno Terme che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di Alto Reno Terme nella tornata elettorale dell'anno 2016.
3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Alto Reno Terme è situata presso la sede dell'estinto Comune di Porretta Terme.
4. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Alto Reno Terme, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Alto Reno Terme, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
5. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, nel Comune di Alto Reno Terme, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente, si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
7. I Comuni interessati dal processo di fusione hanno facoltà di chiedere standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati per l'ambito gestionale del servizio idrico integrato. A tal fine entro il 31 dicembre 2015 è stipulato un accordo di programma fra il regolatore del servizio e le Amministrazioni comunali interessate, attualmente esistenti, per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata per supportare l'implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali.

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