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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 20

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI POLESINE PARMENSE E ZIBELLO NELLA PROVINCIA DI PARMA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 4
Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di Polesine Zibello un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 72.000,00 euro all'anno.
3. Al Comune di Polesine Zibello viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 120.000,00 euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Polesine Zibello:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia ed ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sostiene il Comune di Polesine Zibello mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

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