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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 21

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTE COLOMBO E MONTESCUDO NELLA PROVINCIA DI RIMINI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 6
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Montescudo - Monte Colombo dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune di Montescudo - Monte Colombo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, alla data di istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Montescudo - Monte Colombo, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, nel Comune di Montescudo - Monte Colombo, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente, si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. Agli amministratori del Comune di Montescudo-Monte Colombo, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

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