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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2016

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 20

(sostituite lett. a) e b) del comma 3 da art. 22 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale
1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, dall'1 gennaio 2016, nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai nuovi enti destinatari, si applicano le norme del presente articolo.
2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 13 del 2015, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate.
3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 13 del 2015, qualora non siano già state trasferite all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:
a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e degli interventi approvati dalla Provincia e di tutti quelli sottoposti a VIA regionale; essa rilascia altresì il proprio parere in merito ai piani di competenza provinciale, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio);
b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, acquisito il parere dell'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato. Effettua, inoltre, la valutazione dei progetti e degli interventi di propria competenza, ad eccezione di:
1) quelli all'interno delle aree protette, la cui valutazione resta di competenza degli Enti di gestione delle stesse;
2) quelli la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni, la cui valutazione spetta al Comune con la porzione di sito Natura 2000 maggiormente interessata dal progetto, acquisito il parere dell'altro Comune;
3) quelli di cui il Comune sia il proponente, la cui valutazione spetta alla Regione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione può avvalersi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

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